LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 6-04-1998
REGIONE VALLE D'AOSTA

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 16
del 16 aprile 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 12 del 1999 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1 del 2001 Articolo 39

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

TITOLO VII
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I
REGOLAMENTO EDILIZIO E
COMMISSIONE EDILIZIA

ARTICOLO 53

(Regolamento edilizio)
1.             Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio.
2.             Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le 
disposizioni di legge:
a)             la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il 
funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio 
secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche è compito 
del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la 
valutazione di merito sul progetto;
b)             gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque 
alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del 
territorio;
c)             i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o 
urbanistico;
d)             l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti 
prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;
e)             le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo 
criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di 
contenimento dei consumi energetici.
3.             Le prescrizioni del regolamento riguardanti il prodotto edilizio 
elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti 
prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità 
di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali 
precostituite. Il regolamento edilizio dà applicazione alle 
disposizioni regionali in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche.

  
  

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CAPO II
LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

ARTICOLO 61

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1 del 2002 Articolo 19

(Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione
di varianti in corso d'opera)
1.             Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di 
inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti 
interventi:
a)             opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e 
risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione 
d'uso;
b)             opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in 
edifici esistenti;
c)             recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d)             opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive 
senza creazione di volumetria;
e)             opere interne di singole unità immobiliari che non comportino 
modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla 
statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari 
e non mutino la destinazione d'uso;
f)             realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del 
fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
g)             devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, 
negli edifici esistenti;
h)             realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti 
tecnici al servizio di edifici esistenti;
i)              realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, 
come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio 
esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non 
comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle 
opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
l)              opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non 
attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;
m)            manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto 
del relativo regolamento;
n)             manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;
o)             ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole 
dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal 
regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;
p)             intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme 
alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al 
regolamento edilizio;
q)             varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente 
comma;
r)             interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.
2.             Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano 
le seguenti condizioni:
a)             nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle 
disposizioni delle l. 1089/1939, 1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 
(Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della 
l.r. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o 
i pareri dovuti;
b)             gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività 
siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle 
prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi 
del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti 
edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o 
adottati;
c)             gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e 
quelle relative alla sicurezza.
3.             L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio 
dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale 
termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima.
4.             Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i 
soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio 
idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul 
contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in 
materia edilizia.
5.             In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione 
comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia 
recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco 
degli allegati depositati presso il Comune stesso.
6.             Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della 
loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione 
dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i 
seguenti requisiti:
a)             rispondano alle condizioni di cui al comma 2;
b)             non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione 
edilizia;
c)             non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili 
assentite;
d)             non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle 
singole unità immobiliari;
e)             non modifichino il numero delle unità immobiliari;
f)             non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.
7.             Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le 
disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di 
opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano 
altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione 
da allegare alla denuncia.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 56 del 1983

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1497 del 1939

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 394 del 1991

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