CAPO II
LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
ARTICOLO 61
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale VALLE D'AOSTA Numero 1
del 2002 Articolo 19
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(Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera) 1. Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso; b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso; f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso; g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti; h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti; i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni; l) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie; m) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento; n) manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione; o) ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo; p) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio; q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma; r) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua. 2. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano le seguenti condizioni: a) nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni delle l. 1089/1939, 1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della l.r. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o i pareri dovuti; b) gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati; c) gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza. 3. L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima. 4. Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia. 5. In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco degli allegati depositati presso il Comune stesso. 6. Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti: a) rispondano alle condizioni di cui al comma 2; b) non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione edilizia; c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite; d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari; e) non modifichino il numero delle unità immobiliari; f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione. 7. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione da allegare alla denuncia.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VALLE D'AOSTA Numero 56 del 1983
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1089 del 1939
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1497 del 1939
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 394 del 1991
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